Sicurezza Salute Ambiente

La Italponteggi S.r.l. è da sempre impegnata nella ricerca di innovazioni tecnologiche e nella crescita professionale delle risorse umane. Quanto sopra è conseguente all’esperienza maturata dalla ditta, la quale opera prevalentemente in siti soggetti al D.Lgs. 334 e per clienti “grandi aziende”. 

Rescue Team gruppomarcato: SIMULAZIONE RECUPERO INFORTUNATO DA INTERNO COLONNA – ENI RAFFINERIA SANNAZZARO

Rescue Team gruppomarcato: ESERCITAZIONE RECUPERO INFORTUNATO DA SPAZI CONFINATI 

CONFERIMENTO PUNTI BONUS

SIMULAZIONE DELLE CONSEGUENZE DOVUTE ALL’USO IMPROPRIO GETTI AD ALTA PRESSIONE

GRUPPOMARCATO: LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

I vantaggi dal punto di vista della sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi

Quando il datore di lavoro si trova a dover decidere le procedure di montaggio e smontaggio da inserire nel PiMUS deve, ai sensi del Dlgs 81/2008 articolo 111, mirare alla riduzione al minimo dei rischi, privilegiando i sistemi di protezione collettiva e, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera c), adeguarsi, nel momento della valutazione, al al livello di progresso tecnico raggiunto .
I parapetti provvisori sono un sistema di protezione collettiva applicabile ai ponteggi a condizione che il montaggio e lo smontaggio di questi avvenga da un impalcato già provvisto di parapetti ovvero da quello sottostante.
Un ponteggio formato da elementi prefabbricati si presta bene all’utilizzo di parapetti provvisori; tuttavia i telai costringerebbo ad un uso troppo limitato se ne fosse impedita l’integrazione con il ponteggio a tubi e giunti. Il multidirezionale invece è da solo sufficientemente versatile per essere impiegato in una grande varietà di geometrie e può per questo essere efficacemente equipaggiato con dei parapetti provvisori. 

Il quadro normativo dei ponteggi

Dopo 52 anni dall’emanazione del DPR 164/1956, nel 2008 é entrato in vigore il D.Lgs. 81/2008, modificato poi dal D.Lgs. 106/2009, che ha cambiato alcune cose che vedremo essere di rilevante importanza.
All’articolo 131 comma 2 il Decreto stabilisce una scadenza dell’autorizzazione ministeriale concessa al fabbricante, che decade appunto dopo 10 anni dal rilascio. Infatti il legislatore scrive che “…é soggetta a rinnovo ogni 10 anni”, ovvero che il fabbricante è tenuto a ripresentare con cadenza decennale l’istanza di autorizzazione già avanzata (questo il significato letterale del termine rinnovo). Alla luce di questa disposizione il noleggio diventa uno strumento con il quale le imprese possono mettersi al riparo da investimenti che potrebbero diventare infruttuosi a causa di cambiamenti produttivi che si verifichino per volontà del produttore (innovazione tecnologica) o per cause esterne (cessazione della produzione). 
Lo stesso Decreto nell’allegato XIX include le modalità di controllo pre-impianto che già in larga parte erano contenute nella circolare MLPS n.46/2000 e che ora sono pesantemente sanzionate se omesse. I controlli non riguardano solo lo stato di protezione superficiale e la funzionalità dei componenti del ponteggio, ma anche la loro inclusione in un libretto di autorizzazione in corso di validità; in difetto tali componenti non possono essere utilizzati neanche facendo redigere apposito progetto. Inoltre in caso di impiego, assieme a sistemi prefabbricati, di tubi e giunti, questi ultimi devono obbligatoriamente appartenere ad un unico fabbricante, anche qui senza possibilità di sanare l’abuso con il progetto.